26 ottobre 2011

Comunicato: ANPI Valli Susa e Sangone.


Storie di giovani antifascisti...

Giovedì 27 ottobre '11
Università Statale di Milano
Via Festa del Perdono 7
ore 14.30, aula 517

Da Ardizzone ad Abba
Milano, tra Guerra fredda e razzismo
Storie di giovani antifascisti

http://www.laboratoriolapsus.it/2011/10/storie-di-giovani-antifascisti/
Nel 49° anniversario dell'uccisione di Giovanni Ardizzone, un incontro per riflettere sulle vite di tanti giovani militanti ed antifascisti, uccisi dal 1945 ad oggi.

Durante l'incontro si terrà la presentazione del video:
"Volevano cambiare il mondo. Storie di giovani antifascisti"
a cura di Lapsus

interverranno:

Onorio Rosati, Segretario della Camera del lavoro di Milano
Alessandro Polio Salimbeni, Vice Presidente ANPI provinciale di Milano
Maria Iannucci, Associazione Fausto e Iaio
Sergio Marinoni, Presidente Associazione Italia-Cuba
Renato Sarti, Teatro della Cooperativa

Nel pomeriggio, dalle ore 18, cerimonia di deposizione di una corona in via Mengoni (zona Piazza Duomo), dove Giovanni Ardizzone fu ucciso dalla polizia il 27 ottobre 1962.

promuovono:
ANPI
Camera del lavoro metropolitana di Milano
Memoria Antifascista
Laboratorio La.p.s.u.s.
Associazione Italia-Cuba
26per1
Adesso Basta
Arci Milano

... ogni scusa è buona. prepara la tua.


Andate avanti, poi vedo. Sono deluso. Ci penso. Non ho tempo. Magari un'altra volta. Sono troppo giovane. Non ho proprio idea. Ho moglie e figli. Ci sono persone antipatiche. Sono già troppo impegnato. Sono vecchio. Non ci penso proprio. Ho marito e figli. Sono stanco. Non saprei che fare. Non me ne frega niente. Non sono il tipo. A me queste cose non interessano. Voglio fare il pensionato. Ho troppo da studiare. Voglio godermi le vacanze. Ormai non credo più a niente. Ci siamo appena sposati. Non capisco. Ho già tanti impegni. Amo la solitudine. Sono scettico. Non ci credo. Non voglio prendere impegni. Vivo all'estero. Ho già dato. Sto partendo. Io lì non ci torno più. Boh. Sono molto riservato. Non ho più fiducia in nessuno. Adesso no. Sto bene da solo. Non ho più l'età. Non saprei. Mi astengo. Non voglio fare niente. O altro a cui pensare. Non fa per me. Mi sento spaesato.
..OGNI SCUSA E' BUONA. PREPARA LA TUA.

dal forum: http://www.santagataviva.it/forum/

23 ottobre 2011

Milano "Riprendiamoci il campo"




ANPI "Rado Zuccon" Uggiate Trevano.


SEZIONE A.N.P.I. " RADO ZUCCON" DI UGGIATE TREVANO
IN COLLABORAZIONE CON IL DIRETTIVO "DINTORNI REATTIVI"
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE ORE 21,00
SCUOLE ELEMENTARI VALMOREA
LA PALESTINA CON I MIEI OCCHI
VIAGGIO IN UNA TERRA CANCELLATA DALLE MAPPE
TESTIMONIANZA DI CLAUDIO, ATTIVISTA DELL'INTERNATIONAL SOLIDARIETY MOVEMENT
con la partecipazione dell'avvocato UGO GIANANGELI
Osservatore internazionale durante le elezioni palestinesi del 2006
e coautore del libro "PALESTINA, PULIZIA ETNICA E RESISTENZA"
RESTIAMO UMANI

19 ottobre 2011

Cimitero Maggiore - Campo della Gloria.



Anche quest’anno, come da tradizione, le Associazioni della Resistenza e degli Ex Combattenti ricordano ed onorano coloro che si sono sacrificati per ridare alla Patria onore e dignità.
La cerimonia in memoria dei partigiani, dei deportati nei campi di sterminio, degli internati militari e combattenti dell’Esercito di Liberazione, si svolgerà al:
Cimitero Maggiore – Campo della Gloria
Giovedì 3 Novembre 2011 alle ore 10,30
Seguirà alle ore 11,45 la Cerimonia al Monumento del Deportato al Cimitero Monumentale.

Fare Memoria... Giovanni Rubino.


ANPI - sui fatti del 15 ottobre a Roma...


ANPI Rimini - Piazza Antifascista...


17 ottobre 2011


Sabato 22 ottobre alle ore 15
presso la Circoscrizione 6 di via Grandi, 21 - Como


L'A.N.P.I. provinciale di Como organizza la seconda conferenza del ciclo "Antifascismo, Resistenza, Costituzione", sul tema:

LA REPUBBLICA ITALIANA NATA DALLA GUERRA

con il Prof. LEONARDO PAGGI

Ordinario di Storia contemporanea nell'Università di Modena e Reggio Emilia, Paggi è autore di una biografia politica di Antonio Gramsci, ha pubblicato due volumi sul rapporto tra americanismo e riformismo europeo, si è occupato negli ultimi anni di storia della memoria. Per il Mulino ha pubblicato "Il 'popolo dei morti'. La Repubblica italiana nata dalla guerra".

Il seminario vuole essere anche un'occasione per rinsaldare la militanza ANPI: non mancare!

Da Barcellona, Caro Sindaco di Milano...


Caro Sindaco,
caro Basilio,
Siamo due milanesi che vivono a Barcellona da molto tempo, abbiamo seguito con crescente entusiasmo il recente "risveglio" della nostra città, dei nostri concittadini e delle nostre concittadine.
Abbiamo fatto il possibile per correre a Milano a votare al primo e al secondo turno, con i chilometri che ci sembravano meno del solito.
Abbiamo condiviso quei giorni di speranza.
Un anno e mezzo fa, insieme a moltissimi cittadini italiani residenti all'estero, organizzammo UNA NAVE DEI DIRITTI che da Barcellona viaggiò fino a Genova, un'esperienza forte, genuina, sincera, di amore e profonda preoccupazione per ciò che avveniva e avviene nel nostro Paese.
Qualcuno ci aveva detto: "Dovete venire a Milano!!!" Dicemmo: "E' vero, ci fosse il mare.... La prossima volta risaliremo il naviglio pavese...."
Sapevamo, come dice Zanotelli, che il "cuore della bestia" era lì. Nella nostra amata-odiata città.
Ora immaginiamo come sia difficle governare "una barca" dove correnti e venti sono forti, e vi sono scogli ad ogni piè sospinto.
Ma quello che è avvenuto dieci giorni fa in una delle zone che ben conosciamo, la Barona, ci fa preoccupare seriamente. Non solo è stato possibile che un gruppo di fascisti aprisse una sede, ma che chi li contestava, venisse picchiato dalla polizia.
Noi saremmo stati con questi manifestanti che ricordano la storia antifascista di Milano e non assistono inermi e silenziosi a rigurgiti del peggio della storia umana.
Insomma, vi chiediamo di dire, fare, qualcosa.
Non vorremmo che un giorno le brigate internazionali dovessero fare il viaggio al contrario e dalla Spagna e da ogni dove, arrivare in Italia.
Cerchiamo di prevenire, siamo ancora in tempo.
Un saluto affettuoso

Barcellona, Catalunya, 17 ottobre 2011

Andrea De Lotto e Laura Calosci

13 ottobre 2011

PRESIDIO alla Loggia dei Mercanti. Milano.


i Partigiani dell'ANPI di Roma e del Lazio...


CAF6 - ANPI Barona. "per dignità e non per odio"




ANPI zona 9 Milano.


Il coordinamento delle Sezioni ANPI di zona 9 Milano aderisce alla fiaccolata promossa dal Consiglio di Zona per la giornata del 13 Ottobre alle ore 18,00, con partenza da Villa Litta di Affori, contro le infiltrazioni mafiose in città.
Tale iniziativa segue il grave atto intimidatorio di sabato 8 Ottobre, che ha provocato ingenti danni al Centro Sportivo Iseo, gestito dalla società Milano Sportiva, chiusa per attività legate alla ‘Ndrangheta.
Si invita la popolazione a partecipare per dare un forte segnale e per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno in costante crescita.

La Conta.. FAREMEMORIA


ANPI news n°7






FIAP. Un archivio Resistenza e Storia...


11 ottobre 2011

a proposito di forze dell'Ordine...


Disposizione finale XII - legge 645. 20 giugno 1952


Costituzione della Repubblica, disposizione finale XII, comma 1 

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. 


Legge 20 giugno 1952, n. 645 (Legge Scelba) 

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. 

Art. 1 - (Riorganizzazione del disciolto partito fascista). 
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. 

Art. 2 - Sanzioni penali 
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due a venti milioni di lire . 
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire . 
Se l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate . 
L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi . 
Fermo il disposto dell’art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale. 

Art. 3 - Scioglimento e confisca dei beni 
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo . 
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione. 

Art. 4 - Apologia del fascismo 
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. . 
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni . 
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa. 
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni. 

Art. 5 - Manifestazioni fasciste 
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 lire . 
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. 

Art. 5-bis 
Per i reati previsti dall’art. 2 della presente legge è obbligatoria l’emissione del mandato di cattura. 

Art. 6 - Aggravamento di pene 
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati. 
Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione, il movimento, il gruppo o la stampa . 

Art. 7 - Competenza e procedimenti 
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. 

Art. 8 - (Provvedimenti cautelari in materia di stampa). 
Anche prima dell’inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto dall’art. 4 della presente legge. 
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. 
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni. 

Art. 9 - (Pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo). 
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegnamento, l’attività antidemocratica del fascismo. 
La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione. 

Art. 10 - (Norme di coordinamento e finali). 
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale. 
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. 
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato 


Legge 25 giugno 1993, n. 205 (Legge Mancino) 
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 

Articolo 1 
(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: 
A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o 
Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie: 

A) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter; 

B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; 

C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; 

D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a). 

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di struture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. 

Articolo 2 

(Disposizioni di prevenzione) 

1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché‚ di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di nonluogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 

Articolo 3 
(Circostanza aggravante) 
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. 

Articolo 4 
(Modifiche a disposizioni vigenti) 

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: 

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. 

Articolo 5 
(Perquisizioni e sequestri) 
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. 

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni. 

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2. 

Articolo 6 
(Disposizioni processuali) 
1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio. 

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. 

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale. 

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. 

Articolo 7 
(Sospensione cautelativa e scioglimento) 
1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma. 

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Articolo 8 
(Disposizioni finali) 
1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato. 

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 




ANPI Bollate Baranzate - Pranzo Partigiano


tanti auguri Totò (Marco Viscogliosi)


Ulteriori adesioni e comunicati all'ANPI Barona.


MILANO ANTIFASCISTA E DEMOCRATICA

Sabato 8 ottobre, in mattinata, si è svolto in piazza Miani un presidio antifascista contro l'inaugurazione, alla Barona in via Tosi, della sede provinciale di Fiamma Tricolore-Destra sociale. Indetto dal Comitato Antifascista per la difesa della democrazia di zona 6  e dal Coordinamento ANPI zonale, ha visto la partecipazione delle forze politiche antifasciste di zona, che sono intervenute con le loro bandiere, di un centinaio di cittadini (di zona 6 e non solo), del Segretario della Camera del Lavoro Onorio Rosati, di Consiglieri comunali (di SEL Luca Gibillini e Patrizia Quartieri, del PD Francesco De Lisi), del Presidente e di numerosi Consiglieri di zona 6, di rappresentanti dell'ANPI, e dei giovani del centro sociale ZAM, con uno striscione.
Dopo gli interventi, che si sono svolti in piazza Miani davanti alla lapide che ricorda i caduti di zona Barona(ex zona 16) sia partigiani sia rappresentanti delle Forze dell'Ordine, tutti i partecipanti al presidio hanno tentato di fare un breve corteo per le vie limitrofe, per estendere la loro protesta a tutto il quartiere. Ma, nonostante il tentativo di mediazione di Rosati e dei Consiglieri comunali, la Polizia ha impedito qualsiasi spostamento al di fuori della piazza, effettuando delle cariche contro i cittadini e picchiandoli con i manganelli. 

In queste circostanze il Consigliere comunale SEL Luca Gibillini, mentre dava le spalle alle Forze dell'Ordine ed era impegnato a discutere i manifestanti, è stato colpito in testa dalla Polizia con una manganellata. Nell'esprimere a Luca Gibillini tutta la solidarietà - politica e personale - di SEL zona 6 , protestiamo vivamente contro l'atteggiamento ingiustificato e violento delle Forze dell'Ordine, che hanno caricato cittadini che manifestavano democraticamente, al posto di impedire atteggiamenti esplicitamente illegali (apologia di fascismo) compiuti dai fascisti nella loro nuova sede. L'illegalità è esaltare il fascismo, circondati da croci celtiche e fasci, non certo effettuare una protesta democratica, pacifica e antifascista.
SEL zona 6 invita quindi gli antifascisti ed i cittadini tutti della zona 6 non solo alla massima vigilanza contro i tentativi di reintrodurre l'ideologia e la pratica neofascista a Milano, città Medaglia d'Oro della Resistenza,  ma soprattutto ad impegnarsi quotidianamente perché si affermino i valori della libertà e dell'antifascismo, che sono valori fondanti della nostra democrazia. 
Milano, 9 ottobre 2011

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' ZONA 6 MILANO 

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Milano, 11 ottobre 2011

SOLIDARIETÀ ALLA SEZIONE ANPI BARONA
NO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 29 OTTOBRE DI FORZA NUOVA


Le sezioni Anpi e il Comitato antifascista di zona 8 esprimono all’ANPI BARONA la loro solidarietà per la violenza subita e ingiustificata sabato 8 ottobre  nel rivendicare i valori antifascisti, da parte di chi avrebbe dovuto garantire la libertà di espressione, libertà conquistata dalla Resistenza. Mentre in piazza Miani si teneva il presidio antifascista, indisturbati, poco lontano, i fascisti inauguravano la loro sede.

È indubbio, anche alla luce delle continue manifestazioni e aperture di sedi neofasciste, che sarebbe provocatorio autorizzare la manifestazione di FORZA NUOVA per il 29 Ottobre, per questo ci uniamo a quanti ne chiedono il diveto.
Milano non può accettare questo atteggiamento offensivo della Costituzione, che è insito in chi crede ancora nel fascismo, oggi supportato dai partiti di governo. 


ANPI ZONA OTTO-  COMITATO ANTIFASCISTA ZONA OTTO

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