Costituzione della
Repubblica, disposizione finale XII, comma 1
È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
Legge 20 giugno 1952,
n. 645 (Legge Scelba)
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e
finale (comma primo) della Costituzione.
Art. 1 - (Riorganizzazione del
disciolto partito fascista).
Ai fini della XII disposizione transitoria e
finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto
partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di
persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del
partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di
lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della
Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività
alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto
partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Art. 2 -
Sanzioni penali
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i
movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da cinque
a dodici anni e con la multa da due a venti milioni di lire .
Chiunque
partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da
due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire .
Se
l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il
carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della
violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate .
L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno
comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi .
Fermo
il disposto dell’art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei
promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la
privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo,
numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei
partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei
diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.
Art. 3
- Scioglimento e confisca dei beni
Qualora con sentenza risulti accertata la
riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno,
sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei
beni dell’associazione, del movimento o del gruppo .
Nei casi straordinari di
necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi
previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei
beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della
Costituzione.
Art. 4 - Apologia del fascismo
Chiunque fa propaganda per la
costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le
caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta
esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità
antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della
reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni .
La pena è
della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di
lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo
della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti
nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo
di cinque anni.
Art. 5 - Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a
pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista
ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a
tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 lire .
Il giudice, nel
pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti
nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di
cinque anni.
Art. 5-bis
Per i reati previsti dall’art. 2 della presente
legge è obbligatoria l’emissione del mandato di cattura.
Art. 6 -
Aggravamento di pene
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano
ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1947,
n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.
Le
pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i
fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione, il
movimento, il gruppo o la stampa .
Art. 7 - Competenza e procedimenti
La
cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.
Art. 8 - (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).
Anche prima
dell’inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il
sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del
delitto preveduto dall’art. 4 della presente legge.
Nel caso previsto dal
precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e
delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di
polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni
effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione
dell’efficacia della registrazione, stabilita dall’art. 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di
recidiva, da sei mesi a tre anni.
Art. 9 - (Pubblicazioni sull’attività
antidemocratica del fascismo).
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi
per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le
norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti
delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo
scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai
giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da
adottare per l’insegnamento, l’attività antidemocratica del fascismo.
La spesa
per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli
degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni
della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.
Art.
10 - (Norme di coordinamento e finali).
Le disposizioni della presente legge
si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con
la presente legge.
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947,
n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state
rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
Legge
25 giugno 1993, n. 205 (Legge Mancino)
Misure urgenti in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Articolo 1
(Discriminazione,
odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
A) con la reclusione
sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o
sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
B) con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. È vietata ogni organizzazione,
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto
della partecipazione o
Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da uno a sei anni.
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì
disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
A) obbligo di prestare
un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o
di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;
B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata,
per un periodo non superiore ad un anno;
C) sospensione della patente di
guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio
per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto di detenzione di armi
proprie di ogni genere;
D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad
attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative
successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina,
con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a
favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).
1-quater.
L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine
dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici
settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non
pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del
condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non
retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa
per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte,
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate,
dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di
lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma
1-ter.
1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di
struture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.
Articolo 2
(Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia
manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre
anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato
l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che
vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
3. Nel caso di persone denunciate
o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o
per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché‚
di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute dedite alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la
tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma,
n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di
accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga
emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di nonluogo a procedere o di
proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero
se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Articolo 3
(Circostanza
aggravante)
1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo
commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale
o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
Articolo 4
(Modifiche a
disposizioni vigenti)
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20
giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:
Alla stessa pena di cui al primo
comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del
fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o
metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da
uno a due milioni.
Articolo 5
(Perquisizioni e sequestri)
1. Quando si
procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati
previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria
dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti
elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo
di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al
reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere
a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
le convalida entro le successive quarantotto ore.
2. È sempre disposto il
sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi,
munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli
oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre
disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati
nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre
1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano
le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale.
Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona
estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.
3.
Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all’articolo 444 del
codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità,
dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo,
salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la
confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.
Articolo 6
(Disposizioni processuali)
1. Per i reati aggravati dalla
circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
2.
Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e
quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando
ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto,
per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4
della legge n. 110 del 1975.
2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l),
del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13
ottobre 1975, n. 654.
3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui
all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di
assise è competente il tribunale.
4. Il tribunale è altresì competente per i
delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
5. Per
i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al
giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del
codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Articolo 7
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
1. Quando si procede
per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti
dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati,
può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta
è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del
medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati
al medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che
l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito
la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con
decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e
dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Il
settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i
fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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